Distanza dal confine delle piante – Filare – Universitas rerum – Esistenza di ceppaie e di polloni
Il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale si mantiene, ai sensi dell’art. 895, secondo comma, cod. civ., anche in base all’esistenza delle ceppaie e dei polloni, atteso che le piante di nuova germogliazione sono la continuazione vegetativa delle precedenti, sia come singoli individui, sia nella “universitas rerum” in cui si concretizza il filare.
Cass. civ. Sez. II, 30-04-2013, n. 10192