Servitù – Estensione e modalità di esercizio non indicate – Validità della costituzione per contratto – Applicazione delle norme suppletive degli artt. 1064 e 1065 c.c.
Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l’indicazione espressa dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all’art. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ed all’art. 1065 cod. civ., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; con la conseguenza che, solo nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 16-08-2012, n. 14546