Appalto – Eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) – Legittimo il rifiuto dell’appaltarore di consegnare la restante parte dell’opera se il committente, ingiustificatamente, non paga il residuo corrispettivo.

Nell’appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l’appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell’opera, alla stregua del principio “inadimplenti non est adimplendum”, di cui all’art. 1460 cod. civ., senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento.

Cass. civ. Sez. II, 11-04-2013, n. 8906

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