Testimonianza sul nesso di causa – Attività di giudizio e valutazione – Inammissibilità della prova.

L’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.

Cass. civ. Sez. III, 31-07-2012, n. 13693

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