Somme donate al coniuge dai suoi genitori o da terzi – Irrilevanza delle elargizioni a titolo di liberalità ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorchè regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. civ., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento.

Cass. civ. Sez. I, 21-06-2012, n. 10380

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy