Servitù di passaggio – Trasferimento in luogo diverso – Art. 1068 c.c. – Non ricorrenza della diminuzione di comodità – Rimozione o riduzione di aggravio per il fondo servente.

Nella controversia tra i proprietari dei fondi servente e dominante, relativa al trasferimento della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito, in base aicriteri di cui al secondo comma dell’art 1068 cod. civ., deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore. Pertanto è incensurabile la decisione del giudice di merito, ove lo stesso abbia correttamente considerato che, per effetto del nuovo passaggio offerto in sostituzione, posto a confrontocol vecchio tracciato, avendo riguardo alla loro pendenza, ampiezza, sinuosità ed allaconformazione del piano del suolo, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è, piuttosto, evitato, o rimosso, l’aggravio del fondo servente, o, quantomeno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù.

Cass. civ. Sez. II, 24-07-2012, n. 12929

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