Polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta o senza riserva o senza spese – Contratto autonomo di garanzia – Inapplicabilità del termine di cui all’art. 1957 c.c..

La polizza che contiene la clausola “a prima richiesta” o “senza riserva” ovvero “senza eccezioni”, nonostante sia chiamata anche “fideiussoria”, non è soggetta alla disciplina degli artt. 1941 e 1945 c.c. e costituisce, invece, un contratto autonomo di garanzia. Di conseguenza, il termine per l’escussione della garanzia, fissato dall’art. 1957 c.c., non si applica salvo che non sia previsto esplicitamente dalle parti.

Cass. civ. Sez. I, 28-10-2010, n. 22107

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