Competenza del Tribunale ordinario e competenza del Tribunale per i minorenni.

Competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il Tribunale ordinario e non il Tribunale per i minorenni. Si tratta, infatti, di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp.att.cod.civ. – vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie se minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale – ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come causa petendi la comune qualità di genitori e come petitum il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio.

Cass. civ. Sez. I, 27-10-2010, n. 22001

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