Guida di velocipede in stato di ebbrezza alcolica – Art. 444 c.p.p. – Sospensione della patente di guida – Esclusione.

La sospensione della patente di guida, come sanzione amministrativa accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, può essere disposta, con la pronuncia ex art. 444 c.p.p., nella sola ipotesi in cui l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richiede uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima. (Fattispecie avente ad oggetto l’annullamento della pronuncia di merito limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida dell’imputato rinvenuto alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica).

Cass. pen. Sez. IV, 29-03-2013, n. 19413

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