Art. 1591 c.c. – Danno da ritardata consegna – Importo non soggetto ad IVA – Art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da ritardata riconsegna dell’immobile non è soggetto ad Iva poiché si tratta di una obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale ex art. 1591 cc. Infatti, per il disposto dell’art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, “non concorrono a formare la base imponibile dell’IVA, che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali”.

Cass. civ. Sez. III, 03-10-2013, n. 22592

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