Artt. 1588 e 1590 c.c. – Danni riscontrati al termine della locazione, all’atto della riconsegna dell’immobile – Presunzione che il bene fosse in buono stato all’inizio del rapporto – Onere del conduttore di provare la non imputabilità dei danni.

Incombe al conduttore, ai sensi degli artt. 1590 e 1588 cod. civ., l’onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all’immobile locato al termine della locazione e all’atto della riconsegna, presumendosi buono lo stato di quello all’inizio del rapporto ed esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto, sicché è erronea l’integrale reiezione della domanda di risarcimento dei danni stessi proposta dal locatore, ove manchi o sia incompleta la prova sull’imputabilità di quelli.

Cass. civ. Sez. III, 05-02-2014, n. 2619

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