Art. 1751 c.c. – Indennità di cessazione del rapporto – Recesso per circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione del rapporto.

L’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 cod. civ., non è dovuta all’agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

Cass. civ. Sez. lavoro, 02-09-2013, n. 20089

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