Violazione degli obblighi di assistenza familiare

La condotta sanzionata dall’art. 570, comma secondo, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.

Cass. pen. Sez. Unite, 31-01-2013, n. 23866

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy