Valore figurativo del canone locativo di mercato – Parametro per liquidare i frutti civili dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato il bene in via esclusiva.

I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell’art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.

Cass. civ. Sez. II, 05-04-2012, n. 5504

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