Truffa – Consegna di assegno postdatato e contestuale rassicurazione circa la futura disponibilità della necessaria provvista finanziaria
Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.
Cass. pen. Sez. II, 18-06-2010, n. 28752