Risarcimento del danno per ritardata consegna dell’immobile locato (art. 1591 c.c.) – Verifica d’ufficio circa l’offerta di adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento (art. 34 L. 392 del 1978).

Nella locazione di immobili urbani adibiti alle attività di cui all’art. 27, primo comma, nn. 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, tra il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno da ritardata riconsegna dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ. , e l’adempimento dell’obbligo su questi gravante di pagamento al conduttore dell’indennità per la perdita dell’avviamento, esiste un rapporto di reciproca interdipendenza; ne consegue che, chiesto dal locatore il risarcimento del suddetto maggior danno, il giudice deve verificare anche d’ufficio se l’attore abbia adempiuto od offerto di adempiere l’obbligo di pagamento della suddetta indennità, non occorrendo a tal fine una formale eccezione da parte del conduttore.

Cass. civ. Sez. III, 13-02-2014, n. 3348

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