Richiesta di distrazione delle spese – Formulazione nella comparsa conclusionale – Termini e preclusioni – Art. 93 c.p.c.

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall’avvocato anche nelle conclusioni o – come nella specie – in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del “novum” nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non sussiste l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.

Cass. civ. Sez. III, 12-01-2006, n. 412

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