Responsabilità del noleggiatore degli sci per i danni subiti dallo sciatore caduto a seguito della rottura degli attacchi.

[…] Le considerazioni svolte inducono, dunque, a ritenere adeguatamente provata la rottura dell’attacco montato su uno dei due sci consegnati all’attrice dalla società convenuta. Non consta poi che la caduta al suolo dell’attrice si sia verificata con modalità tali da poter di per sé cagionare il materiale distacco del detto attacco dallo sci, il che fa ragionevolmente presumere che tale dispositivo, soltanto perché ab origine difettoso, installato male o comunque usurato, abbia improvvisamente ceduto, causando, di conseguenza, lo sganciamento dello sci dallo scarpone e la successiva caduta dell’attrice (del resto gli attacchi sono congegnati in modo tale da consentire la perdita degli sci appena lo sciatore cade, onde evitare che gli arti inferiori siano esposti a pericolose torsioni o flessioni, mentre costituisce un’indubbia anomalia il loro improvviso materiale distacco dallo sci su cui sono installati). In sostanza, considerato che le manchevolezze strutturali di un attacco (dovute a difetti originari, a inadeguata manutenzione o errato montaggio) possono essere anche tali da comportarne, a seguito delle fisiologiche sollecitazioni connesse all’uso, il distacco dallo sci e, quindi, da causare lo sganciamento di quest’ultimo dallo scarpone, con conseguente possibile perdita di equilibrio dello sciatore; che l’espletata attività istruttoria non ha evidenziato altre possibili cause dell’incidente oggetto di causa, ulteriori e diverse da quella prospettata in citazione, ma altrettanto plausibili; e che per costante insegnamento giurisprudenziale “l’esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” (così Cass., n. 13214/12), può ritenersi provato un rapporto di causa ed effetto tra l’accertata rottura dell’attacco montato su uno dei due sci utilizzati dall’attrice e la caduta della stessa. Il che induce a ritenere fondata la spiegata pretesa risarcitoria in punto di an, non già ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma sul piano della responsabilità ex contractu, visto che al momento del sinistro l’attrice aveva la materiale e giuridica disponibilità del bene che lo ha causato in virtù di un contratto sostanzialmente riconducibile nel campo applicativo dell’art. 1570 c.c., essendo, come detto, incontestato che gli sci le vennero consegnati dalla […] in temporaneo godimento dietro pagamento di un corrispettivo, ciò significando che la società convenuta era tenuta a metterle a disposizione un’attrezzatura in buono stato di manutenzione ( art. 1575 c.c. ) e quindi deve rispondere dei danni che sono derivati dai vizi della stessa (art. 1578 c.c. ), non avendo dato prova di averli ignorati senza colpa al momento della consegna […]. 

Tribunale di Trento, sentenza n. 368 del 18 marzo 2014

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy