Responsabilità del mediatore che, senza aver verificato la circostanza mediante visure catastali ed ipotecarie, assicuri al promissario acquirente che l’immobile è libero da pesi.

 Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un particolare incarico, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali ed ipotecarie, è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Nel caso di specie, si è affermata la responsabilità dell’agente che aveva assicurato la promissaria acquirente che l’immobile fosse libero da pesi – circostanza poi verificatasi non veritiera – basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per radicare una sua responsabilità correlata alla violazione dell’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale.

Cass. civ. Sez. II, 19-09-2011, n. 19095

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