Procedimento di volontaria giurisdizione di nomina o revoca dell’amministratore di condominio – Reclamo – Spese del giudizio ex art. 91 c.p.c.

“[…] Il ricorrente, inoltre, sempre nell’ambito del secondo motivo di ricorso, sostiene che l’art. 91 c.p.c. non sia applicabile ai procedimenti di nomina o revoca degli amministratori di condominio.

Tale censura è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto già occasione di rilevare che, sebbene il procedimento in questione ricada nella volontaria giurisdizione, la statuizione sulle spese contenuta nel decreto emesso dalla Corte d’Appello sul reclamo avverso il decreto del giudice di primo grado è l’unica ricorribile in Cassazione, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà (Cass. S.U. 20957/2004).

“La statuizione relativa alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale” (Cass. S.U. 20957/2004), indipendentemente dalla natura del provvedimento a cui accede, sia esso sentenza, ordinanza o decreto.

L’art. 91 c.p.c. utilizza il termine “sentenza” in un’accezione onnicomprensiva, comprendendo tutti i provvedimenti che, “nel risolvere contrapposte posizioni, chiudono il procedimento dinanzi al giudice che li emette” (Cass. 5469/2001) […]”.

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord. n. 18576 del 2014

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