Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – Estratti conto bancari riferiti ad un certo periodo di tempo – Inammissibilità per genericità – Richiesta esplorativa – Pregiudizio del diritto alla riservatezza.

L’istanza di esibizione degli estratti conto bancari di soggetti mutuanti, proposta al fine di provare, da parte del mutuatario, l’intervenuta estinzione del mutuo, è inammissibile per genericità ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacchè l’esigenza di specificità, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., riveste ancor più rilievo allorché si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Infatti posto che condizione di ammissibilità dell’istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 c.p.c., l’inidoneità a procurare grave danno, la anzidetta richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata.

Cass. Civ., Sez. VI, 23 agosto 2011, n. 17602

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