Onere per l’attore di dimostrare i fatti costitutivi del contratto di mutuo, anche se il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro ma contesti la causale del versamento.

Qualora l’attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del mutuatario circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova. Ed infatti, negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a fondamento della domanda, benché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per quale tale somma sarebbe stata versata. Pertanto, anche in tale ultima ipotesi, resta fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo.

Cass. civ. Sez. III, 13-03-2013, n. 6295

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