Obbligo dei genitori di mantenere i figli – Adempimento mediante accordo che preveda l’attribuzione di beni in proprietà in luogo di una prestazione patrimoniale periodica.

L’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio mediante un accordo – formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, comma 7, 158, comma 2, c.c., e della legge n. 898 del 1970 (Divorzio) – accordo che, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili; tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria – compensativa dell’obbligazione di mantenimento.

Cass. civ. Sez. II, 23-09-2013, n. 21736

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