Nullità del contratto avente ad oggetto macchine, attrezzature, utensili e apparecchi privi dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

Ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., è nullo il contratto avente ad oggetto le macchine, le parti delle macchine, le attrezzature, gli utensili e gli apparecchi in genere, di cui all’art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in riferimento anche agli artt. 72 e 77 dello stesso decreto, qualora tali beni non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Cass. civ. Sez. II, 30-12-2011, n. 30634

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