Mutuo ipotecario contratto dai coniugi per la ristrutturazione della loro casa – Distrazione della somma e sua destinazione ad esclusivo vantaggio di un solo coniuge – Diritto di regresso dell’altro coniuge per l’intero importo.

Nell’ipotesi in cui i coniugi contraggano insieme un mutuo ipotecario per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, ma successivamente tale somma venga utilizzata esclusivamente dal marito per motivi professionali, la moglie è legittimata al regresso per l’intero importo indebitamente sostenuto nell’interesse esclusivo dell’uomo. Infatti, anche se l’obbligazione di restituire in solido l’importo mutuato dai coniugi risulta assunto nell’interesse di entrambi e non soltanto di uno dei coniugi; ciò non è sufficiente per invocare la ripartizione del debito ex artt. 1298 e 1299 c.c. (“Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”), atteso che tale regola non opera quando l’obbligazione solidale viene meno per vizio funzionale della causa che ha portato all’accordo.

Cass. civ. Sez. I, 01-12-2010, n. 24389

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy