Interrogatorio formale – Mancata presentazione – Rifiuto di rispondere – Dichiarazioni reticenti o evasive – Equipollenza.

La norma dell’art. 232 cod. proc. civ. – secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale – è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.

Corte di Cassazione, 31 marzo 2010 n. 7783

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