Famiglia e minori – separazione personale dei coniugi – residenza familiare – assegnazione dell’abitazione al coniuge affidatario della prole – interesse alla conservazione dell’ambiente domestico a vantaggio della prole.

In tema di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 74 del 1987, l’istituto dell’assegnazione della casa familiare è disciplinato in funzione dell’interesse esclusivo della prole. L’assegnazione della stessa, infatti, è subordinata all’affidamento della prole minore all’assegnatario, ovvero, alla convivenza di quest’ultimo con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Pertanto, se è vero che la concessione del beneficio può anche possedere indubitabili riflessi economici, tuttavia l’assegnazione della casa non può essere disposta con l’obiettivo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è invece destinato il riconoscimento dell’assegno.

Trib. Aosta, 16-02-2010 

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