Falsa dichiarazione del privato in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari.

In tema di falsità documentali, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa dichiarazione del privato – in sede di atto sostitutivo di notorietà – in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari; né è necessario, a tal fine, che l’autore del documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente, come nella specie, l’apposizione di una sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati.

Cass. pen. Sez. V, 20-05-2010, n. 26182

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