Domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c. proposta all’udienza ex art. 183 c.p.c. – Inammissibilità per mutamento del petitum.

La domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., introdotta dall’attore in primo grado all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., costituisce domanda nuova rispetto a quella di pagamento delle spese condominiali, originariamente formulata, e, pertanto, è inammissibile, in quanto diverso è il bene giuridico richiesto (indennizzo, anziché le spese indicate nel riparto), con conseguente mutamento dell’iniziale “petitum”, e per l’introduzione nel processo degli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica, quali l’impoverimento dell’attore e l’altrui locupletazione.

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 03-04-2012, n. 5288

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy