Credito e risparmio – finanziamento – conto corrente – banche – interessi anatocistici – art 1283 c.c. – restituzione indebito – prescrizione dies a quo

L’azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca il quale, in ordine al contratto di apertura bancario regolato in conto corrente da lui stipulato, lamenti la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici ed agisca per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, è soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, purché i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo una funzione ripristinatoria della provvista.

Cass. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, n. 24418

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