Contratto di mandato – Obbligo del mandatario di informare il mandante circa la mancanza ovvero l’inidoneità dei documenti

Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 1708-1710 cod. civ.), nonchè di quelli ulteriori, che dei primi costituiscano il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all’esatto espletamento dell’incarico.

Cass. civ. Sez. III, 27-04-2010, n. 10073

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