Circolazione stradale – Nullità della clausola di guida esclusiva – Obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno patito dal proprietario trasportato.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva“).

Cass. civ. Sez. III, 30-08-2013, n. 19963

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