Bancarotta riparata
La c.d. bancarotta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche la sola potenzialità di un danno per le ragioni creditorie, i quali integrano l’offesa tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale che è reato di pericolo.