Azione di simulazione relativa funzionale all’azione di riduzione – Esperimento contro soggetti estranei all’eredità – Presupposto dell’accettazione con beneficio d’inventario

L’art. 564 c.c., ai sensi del quale il legittimario, nella successione ab intestato che non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, non può esercitare l’azione di riduzione delle donazioni fatte dal de cuius a persone non chiamate come coeredi, manifestamente non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza, sotto il profilo della mancata estensione dell’esclusione dall’onere dell’accettazione beneficiata dell’eredità, prevista a favore del legittimario pretermesso dal testatore, al legittimario il quale sia stato invece diseredato mediante atti di donazione, trattandosi di situazioni giuridiche dissimili, talché la disparità di trattamento normativo trova obiettiva giustificazione. Inoltre, l’esperimento dell’azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell’azione di riduzione e diretto contro persone estranee all’eredità, non è condizionato all’accettazione con beneficio d’inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l’interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall’azione di riduzione, l’intervenuta simulazione e cioè l’inesistenza dell’apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso, siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda, e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario. 

Cass. civ. Sez. II, 31-08-2011, n. 17896

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