Associazione in partecipazione – Esclusione del diritto dell’associato all’attribuzione di una parte dei beni – Sussistenza del solo diritto alla liquidazione di una somma di denaro.

L’associazione in partecipazione crea un rapporto interno tra associante ed associato, e la partecipazione di quest’ultimo ai risultati dell’impresa o dell’affare si esplica nelle forme dell’obbligazione e del diritto di credito nei confronti dell’associante: precisamente, secondo che i risultati siano passivi o positivi, l’associato diventa obbligato a non ripetere dall’associante l’apporto conferito o creditore dell’associante quanto alla restituzione di detto apporto e alla liquidazione della quota convenuta degli utili. L’associato, tuttavia, non può pretendere che gli sia attribuita una parte dei beni eventualmente prodotti con l’attività associata (e che inoltre l’apporto gli sia restituito in natura), bensì soltanto che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettantegli di utili e all’apporto.

Cass. civ. Sez. I, 24-06-2011, n. 13968

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