Art. 889 c.c. – Art. 890 c.c. – Norme in tema di distanze – Bombole di gas per uso domestico – Accertamento in concreto della pericolosità – Tubi di gas – Presunzione assoluta di pericolosità.

In tema di distanze, l’alloggiamento di bombole di gas per uso domestico non è soggetto al disposto dell’art. 889, secondo comma, cod. civ., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pericolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa soggetto all’art. 890 cod. civ., sicché la pericolosità delle bombole deve essere accertata in concreto.

Cass. civ. Sez. II, 03-10-2013, n. 22635

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