Art. 2719 c.c. – Artt. 214 e 215 c.p.c. – Disconoscimento della conformità all’originale di copie fotografiche o fotostatiche – Modi e termini: alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla relativa produzione.

L’art. 2719 cod. civ., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 04-02-2014, n. 2374

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