Art. 1957 c.c. – Rinuncia preventiva alla decadenza dal diritto di agire contro il fideiussore per mancata proposizione delle istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 24-09-2013, n. 21867

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