Art. 152, 2° comma c.p. – Mancata comparizione del querelante pur previamente avvisato delle conseguenze della sua assenza – Insussistenza della remissione tacita.

Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. Né, a tal fine, rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge.

Cass. pen. Sez. IV, 28-03-2013, n. 18187

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