Art. 1490 c.c. – Impegno del venditore ad eliminare i vizi – Nuova, autonoma obbligazione – Prescrizione ordinaria, decennale del diritto all’eliminazione dei vizi.

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 cod. civ., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 cod. civ., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

Cass. civ. Sez. Unite, 13-11-2012, n. 19702

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