Art. 1475 c.c. – Vendita – Spese legali per la redazione del contratto preliminare – Non necessarie alla conclusione della vendita – Spesa che resta a carico del venditore che ha conferito l’incarico all’avvocato.

Le “spese accessorie” della vendita, che l’art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l’incarico.

Cass. civ. Sez. II, 16-04-2014, n. 8886

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy