Art. 1475 c.c. – Spese del contratto di compravendita – Spese per frazionamento e planimetria a carico dell’acquirente anche in caso di incarico conferito al professionista dal solo venditore.

Per “spese del contratto di compravendita”, che l’art. 1475 cod. civ. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale – anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse – ovvero l’eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono, pertanto, “spese” della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell’art. 1475 citato – in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio – gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell’atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.

Cass. civ. Sez. II, 08-05-2012, n. 7004

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy