Art. 1350 c.c. – forma scritta ad substantiam – compravendita – planimentria sottoscritta, allegata all’atto ed indicata come parte integrante del contenuto dello stesso.
Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ” ad substantiam “, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all’atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.
Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21352
 
							 
					 Italiano
 Italiano English
 English Deutsch
 Deutsch Français
 Français Español
 Español Dansk
 Dansk Català
 Català Eesti
 Eesti Magyar
 Magyar Nederlands
 Nederlands Polski
 Polski Português
 Português Română
 Română Svenska
 Svenska Slovenčina
 Slovenčina Suomi
 Suomi