Anatocismo – Prescrizione – Annotazione in conto corrente – Restituzione degli importi – d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 , art. 2 comma 61.

In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 , art. 2 comma 61).

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