Vendita di immobile con scrittura privata non autenticata – Trascrizione della scrittura accertata giudizialmente (art. 2657) e non della pronuncia giudiziale di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione.
La sentenza di accoglimento della domanda diretta ad accertare l’avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone l’accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi, non può essere trascritta la pronuncia giudiziale, in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie contenute nell’art. 2643 cod. civ., ma si può procedere alla trascrizione della scrittura privata ai sensi dell’art. 2657 cod. civ..
Cass. civ. Sez. II, 22-06-2011, n. 13695