Risoluzione parziale del contratto – Oggetto costituito da cose dotate ciascuna di autonomia economica e funzionale.
La risoluzione parziale del contratto deve ritenersi possibile anche nell’ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea quando l’oggetto di esso sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma, in presenza di determinati presupposti, da più cose aventi una propria individualità, quando, cioè, ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economicofunzionale. La controversia è scaturita dalla impugnazione di un contratto di fornitura di cinque gruppi di elettropompe, ciascuno dei quali caratterizzato da una propria individualità ed autonomia, sia economica che funzionale.
Cass. civ. Sez. II, 02-07-2013, n. 16556
 
							 
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