Danno cagionato da cane randagio lungo una strada comunale – Responsabilità del Comune
A norma della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni grava l’obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l’indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità.
Cass. civ. Sez. III, 28-04-2010, n. 10190
 
							 
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