Assegno sottoscritto dall’amministratore condominiale senza indicazione nel titolo della qualità di legale rappresentante del condominio – Conseguenze a carico del sottoscrittore – Levata del protesto nei confronti dell’amministratore di condominio.
La valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui richiede non solo l’esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo, con la indicazione di tale qualità senza l’assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. In mancanza di una tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all’emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto. (Fattispecie avente ad oggetto la elevazione del protesto nei confronti dell’amministratore del condominio per aver emesso a suo nome l’assegno bancario tratto dal conto del condominio amministrato, privo di provvista, senza la spendita della qualità di legale rappresentante dello stesso).
Cass. civ. Sez. I, 12-11-2013, n. 25371
 
							 
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