Legge n. 199 del 26/11/2010 – c.d. legge svuotacarceri – applicazione – detenzione, esecuzione domiciliare per pene di durata inferiore a un anno.
L. 26 novembre 2010, n. 199
Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 281.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi
1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
3. Nei casi di cui all’articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell’esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l’applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell’istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull’esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.
Art. 2 Modifiche all’articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
1. All’articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 3 Circostanza aggravante
1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
Art. 4 Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
1. All’articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All’articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.
3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 5 Relazione alle Camere
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell’interno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all’entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.