Rovina di edificio – lesioni colpose – responsabilità del venditore e del compratore

In tema di reati omissivi colposi, quando l’obbligo giuridico di impedire l’evento connesso ad una posizione di pericolo ricade su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia, tenuto per primo ad intervenire, non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di altro garante, chiamato ad impedire l’evento in epoca successiva, sempre che la posizione di pericolo non si sia modificata, per effetto del tempo trascorso o di un comportamento del secondo garante, in modo tale da escludere la riconducibilità al primo garante della nuova situazione creatasi. (Fattispecie in cui per le lesioni colpose cagionate dalla rovina di un edificio, verificatesi dopo la vendita di quest’ultimo, è stata riconosciuta la responsabilità sia del venditore che dell’acquirente sul presupposto che i segnali di pericolo di rovina si erano manifestati prima della cessione e che l’evento lesivo era avvenuto a poco meno di un mese dalla compravendita medesima senza che ci fosse peggioramento nella situazione dell’edificio).

Cass. pen. Sez. IV, 15-11-2013, n. 1194

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